Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo dei fornitori
- Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in poi
Codice), è istituito presso IL GAL VetteReatine un Albo dei Fornitori e/o dei Prestatori di Servizi (d’ora in
avanti Albo Fornitori). - L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali
risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di
capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i
requisiti di carattere morale di cui all’art. 80 del Codice. - L’Albo Fornitori è l’archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e
specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente per l’affidamento di contratti pubblici. - Nell’Albo Fornitori verranno iscritti gli operatori economici di cui al comma precedente che ne fanno
domanda – secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e relativi allegati – e che, ad
insindacabile giudizio del GAL VetteReatine ed a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati
nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano
idonei ad essere invitati alle procedure per le acquisizione di forniture, servizi e l’affidamento di lavori. - Gli operatori interessati possono presentare la domanda di iscrizione ad una, più di una, ovvero tutte le
Sezioni dell’Albo; in ogni caso dovranno essere osservate, per ogni singola Sezione le modalità e le forme
richieste dal presente regolamento. - Resta ferma la facoltà del GAL VetteReatine, in caso di ridotto numero di iscritti, di interpellare per le
procedure di cui al presente regolamento, operatori economici non iscritti all’Albo Fornitori ritenuti idonei; - L’inclusione dell’operatore nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori,
servizi o forniture ed il GAL VetteReatine non è in alcun modo vincolato nei confronti dell’operatore
economico iscritto. - Il GAL VetteReatine in ogni caso, si riserva, nel rispetto della normativa vigente, di adottare le procedure che
di volta in volta riterrà opportuno adottare, pertanto l’Albo Fornitori non ha natura vincolante.
- L’Albo Fornitori è strutturato nelle seguenti tre Sezioni:
Sezione I: Fornitori di beni;
Sezione II: Prestatori di servizi;
Sezione III: Esecutori di lavori. - Nell’ambito di ciascuna Sezione, l’Albo è articolato per macro-categorie e categorie merceologiche secondo la
tabella in appendice (all. n. 1).
Regolamento Albo Fornitori Rev. 0 del 07.10.2019 4 - Il GAL VetteReatine si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell’Albo
Fornitori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali
variazioni se ne darà adeguata informazione sul sito internet del GAL VetteReatine.
- La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente regolamento seguirà entrambi
i seguenti criteri:
a) criterio della rotazione, con scorrimento sistematico per ciascuna Sezione, secondo l’ordine precostituito
sulla base della data di iscrizione;
b) criterio del plafond di impegni assunti dal fornitore nei confronti del GAL VetteReatine. - Il criterio del plafond comporta in ogni caso – sia per l’operatore economico che conseguirà l’iscrizione
all’Albo che per quello non iscritto ma ritenuto idoneo – l’impossibilità di essere invitato alle procedure di
acquisizione e o di affidamento lavori di cui al presente regolamento, qualora, nell’ultimo anno egli abbia
assunto nei confronti del GAL VetteReatine impegni eccedenti il 25% rispetto al proprio fatturato medio
annuo calcolato nell’ultimo triennio. - In sede di prima applicazione per la determinazione del calcolo di cui al precedente comma saranno presi in
considerazione l’anno in corso e le due annualità antecedenti, viceversa a regime verranno considerate
l’annualità di cui all’invito alla trattativa e le due immediatamente precedenti. Costituiranno elementi del
plafond le fatture da emettere entro l’esercizio (31 dicembre) relative a contratti anche pluriennali, in essere
con il GAL VetteReatine. - Resta salva la facoltà del GAL VetteReatine di derogare all’applicazione dei criteri di cui al presente articolo
qualora dovessero ricorrere le circostanze di cui all’articolo 1
- La gestione dell’Albo Fornitori avverrà secondo la disciplina del presente regolamento.
- La procedura di cui al comma precedente descrive responsabilità e flussi di attività connessi all’accertamento
e verifica di ammissibilità della domanda e sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione, nonché quelli
relativi alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti affinché venga mantenuta la regolare iscrizione
ovvero ne venga disposta la cancellazione dall’Albo.
- Ogni operatore economico per conseguire l’iscrizione all’Albo Fornitori dovrà presentare apposita domanda
contenente tutte le informazioni e la documentazione di tipo generale e specifico secondo le modalità e con
le forme richieste dal presente regolamento e relativi allegati. - Gli operatori dovranno presentare per ciascuna delle Sezioni dell’Albo alla quale chiedono di essere iscritti,
apposita domanda e relativa documentazione.
Regolamento Albo Fornitori Rev. 0 del 07.10.2019 5 - Nella domanda d’iscrizione l’operatore economico oltre ad indicare la Sezione dovrà specificare la/le macrocategorie e relative categorie merceologiche d’interesse.
- L’omessa specificazione di cui al comma precedente equivarrà a richiesta di inserimento per tutte le macro
categorie e categorie previste nella Sezione di riferimento. - L’ammissibilità della domanda è subordinata all’esito positivo dei controlli che il GAL VetteReatine effettuerà
delle dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione ad essa allegata. - Ai fini dell’iscrizione verrà considerato l’ordine progressivo di arrivo delle domande purché le stesse risultino
regolari e complete della documentazione richiesta - Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art.3, comma 1, lett. p, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016. - I soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare
con la pubblica amministrazione. - I soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, di essere in
possesso dei requisiti di seguito, nello specifico sono ammessi all’elenco gli operatori:
a) che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti non sia pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
L. 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si
tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
a. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
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b. del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
c. dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
d. degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso
l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, co. 2 c.p.p.
d) che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
e) che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal
GAL; o che non abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale
accertato con qualsia si mezzo di prova da parte dell’Amministrazione;
g) che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
h) che nell’anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
j) in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
k) nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett.c) del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio
2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
l) nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell’ attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico
dell’Amministrazione;
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m) nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all’articolo 80 del Codice;
n) iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di
organismi tenuti a detti obblighi);
o) iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l’iscrizione obbligatoria in
detti albi.
- Il GAL VetteReatine procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare
il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, l’attualità delle dichiarazioni già rese dall’operatore
economico in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente
regolamento. - Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo Fornitori ciascun operatore economico dovrà
tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite ed alle
dichiarazioni già rese al GAL VetteReatine. - La comunicazione si intenderà valida se: completa, inviata tempestivamente, ossia non oltre il trentesimo
giorno da quando la variazione è intervenuta e secondo le modalità di cui al presente regolamento e relativi
allegati. - Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà la cancellazione dall’Albo per
l’annualità di riferimento, nonché l’impossibilità di conseguirne l’iscrizione durante l’annualità successiva sia
in caso di omessa comunicazione che in caso di comunicazione parziale. - Ai fini della cancellazione il GAL VetteReatine considererà valido ogni mezzo idoneo a dimostrare il mancato
rispetto, da parte degli operatori iscritti, delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché dei principi
di correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato.
1. Oltre alle ipotesi di cui al precedente articolo, costituiscono cause di cancellazione il verificarsi di anche
soltanto una delle seguenti circostanze:
a. accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, comunicazione di informazioni false, produzione
di documentazione falsa;
b. mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards qualitativi o tecnici
inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc…);
c. mancata presentazione di offerta per 2 procedure consecutive;
d. mancata comunicazione di conferma iscrizione nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo
9.
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2. La cancellazione è disposta inoltre su domanda dell’interessato.
- L’Albo fornitori verrà tenuto costantemente aggiornato con informazioni anche di natura qualitativa relative
alle forniture, servizi ed esecuzione di lavori aggiudicati. - Gli operatori economici interessati ad essere iscritti nell’Albo anche in corso d’anno potranno presentare
apposita richiesta.
- Ogni anno gli operatori iscritti avranno l’onere di riconfermare ed eventualmente aggiornare la propria
iscrizione; tale attività deve essere compiuta entro il 30 novembre di ciascun anno. - L’operatore economico dovrà confermare la propria iscrizione presentando al GAL VetteReatine apposita
dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti. - La mancata comunicazione nei termini e con le modalità di cui al presente articolo comporterà l’automatica
cancellazione dall’Albo. - Se possibile il GAL VetteReatine invierà apposita comunicazione in prossimità della scadenza.
- Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni i dati
personali dei quali il GAL VetteReatine verrà in possesso per l’istituzione e la gestione dell’Albo fornitori
saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.
- Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni i dati
personali dei quali il GAL VetteReatine verrà in possesso per l’istituzione e la gestione dell’Albo fornitori
saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.
- Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di
regolamenti vigenti in materia.
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il
presente regolamento è reso pubblico mediante affissione sul sito internet del GAL VetteReatine.