ALBO FORNITORI

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ALBO FORNITORI2023-08-07T17:02:02+02:00

Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo dei fornitori

  1. Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 (d’ora in poi Codice), è istituito presso IL GAL Vette Reatine un Albo dei Fornitori e/o dei Prestatori di Servizi (d’ora in avanti Albo Fornitori).
  2. L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 100, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di cui agli articoli. 94, 95, 97, 98 del Codice.
  3. L’Albo Fornitori è l’archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’affidamento di contratti pubblici.
  4. Nell’Albo Fornitori verranno iscritti gli operatori economici di cui al comma precedente che ne fanno domanda – secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e relativi allegati – e che, ad insindacabile giudizio del GAL Vette Reatine ed a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano idonei ad essere invitati alle procedure per le acquisizione di forniture, servizi e l’affidamento di lavori.
  5. Gli operatori interessati possono presentare la domanda di iscrizione ad una, più di una, ovvero tutte le Sezioni dell’Albo; in ogni caso dovranno essere osservate, per ogni singola Sezione le modalità e le forme richieste dal presente regolamento.
  6. Resta ferma la facoltà del GAL Vette Reatine, in caso di ridotto numero di iscritti, di interpellare per le procedure di cui al presente regolamento, operatori economici non iscritti all’Albo Fornitori ritenuti idonei;
  7. L’inclusione dell’operatore nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori, servizi o forniture ed il GAL Vette Reatine non è in alcun modo vincolato nei confronti dell’operatore economico iscritto.
  8. Il GAL Vette Reatine in ogni caso, si riserva, nel rispetto della normativa vigente, di adottare le procedure che di volta in volta riterrà opportuno adottare, pertanto l’Albo Fornitori non ha natura vincolante.

1. L’Albo Fornitori è strutturato nelle seguenti tre Sezioni:

Sezione I: Fornitori di beni;

Sezione II: Prestatori di servizi;

Sezione III: Esecutori di lavori.

articolato poi per fasce di importo come di seguito:

Sezione I: Fornitori di beni

Fascia Importo
A1 fino a € 4.999,99
B1 pari a € 5.000,00 sino a € 20.000,00
C1 pari a € 20.001 sino a € 39.999
D1 pari a € 40.000,00 sino a € 139.999
E1 pari a € 140.000,00 sino a € 214.999

Sezione II: Prestatori di servizi

Fascia Importo
A2 fino a € 4.999,99
B2 pari a € 5.000,00 sino a € 20.000,00
C2 pari a € 20.001 sino a € 39.999
D2 pari a € 40.000,00 sino a € 139.999
E2 pari a € 140.000,00 sino a € 214.999

Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti fasce:

Fascia Importo
F2 pari a € 215.000 sino a € 500.000
G2 pari a € 500.001 sino a € 749.999

Sezione III: Esecutori di lavori.

Fascia Importo
A3 fino a € 20.000
B3 da € 20.001 sino a € 39.999
C3 da € 40.000 sino a € 149.999
D3 da € 150.000 sino a € 309.600
E3 da € 309.601 sino a € 619.200
F3 da € 619.201 sino a € 999.999
G3 da € 1.000.000 sino a € 5.381.999
  1. Nell’ambito di ciascuna Sezione, l’Albo è articolato per macro-categorie e categorie merceologiche secondo la tabella in appendice (all. n. 1).
  2. Il GAL Vette Reatine si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell’Albo Fornitori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni se ne darà adeguata informazione sul sito internet del GAL Vette Reatine.
  1. La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente regolamento seguirà entrambi i seguenti criteri:
  1. a) criterio della rotazione, con scorrimento sistematico per ciascuna Sezione, secondo l’ordine precostituito sulla base della data di iscrizione;
  2. b) criterio del plafond di impegni assunti dal fornitore nei confronti del GAL Vette Reatine.
  1. Il criterio del plafond comporta in ogni caso – sia per l’operatore economico che conseguirà l’iscrizione all’Albo che per quello non iscritto ma ritenuto idoneo – l’impossibilità di essere invitato alle procedure di acquisizione e o di affidamento lavori di cui al presente regolamento, qualora, nell’ultimo anno egli abbia assunto nei confronti del GAL Vette Reatine impegni eccedenti il 25% rispetto al proprio fatturato medio annuo calcolato nell’ultimo triennio.
  2. In sede di prima applicazione per la determinazione del calcolo di cui al precedente comma saranno presi in considerazione l’anno in corso e le due annualità antecedenti, viceversa a regime verranno considerate l’annualità di cui all’invito alla trattativa e le due immediatamente precedenti. Costituiranno elementi del plafond le fatture da emettere entro l’esercizio (31 dicembre) relative a contratti anche pluriennali, in essere con il GAL Vette Reatine.
  3. Resta salva la facoltà del GAL Vette Reatine di derogare all’applicazione dei criteri di cui al presente articolo qualora dovessero ricorrere le circostanze di cui all’articolo 1.
  1. La gestione dell’Albo Fornitori avverrà secondo la disciplina del presente regolamento.
  2. La procedura di cui al comma precedente descrive responsabilità e flussi di attività connessi all’accertamento e verifica di ammissibilità della domanda e sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione, nonché quelli relativi alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti affinché venga mantenuta la regolare iscrizione ovvero ne venga disposta la cancellazione dall’Albo.
  1. Ogni operatore economico per conseguire l’iscrizione all’Albo Fornitori dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione di tipo generale e specifico secondo le modalità e con le forme richieste dal presente regolamento e relativi allegati.
  2. Gli operatori dovranno presentare per ciascuna delle Sezioni dell’Albo alla quale chiedono di essere iscritti, apposita domanda e relativa documentazione.
  3. Nella domanda d’iscrizione l’operatore economico oltre ad indicare la Sezione dovrà specificare la/le fasce e la/le macro-categorie e relative categorie merceologiche d’interesse.
  4. L’omessa specificazione di cui al comma precedente equivarrà a richiesta di inserimento per tutte le fasce e per tutte le macro categorie e categorie previste nella Sezione di riferimento.
  5. L’ammissibilità della domanda è subordinata all’esito positivo dei controlli che il GAL Vette Reatine effettuerà delle dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione ad essa allegata.
  6. Ai fini dell’iscrizione verrà considerato l’ordine progressivo di arrivo delle domande purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta
  7. Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 65 del D.Lgs. n. 33/2023.
  8. I soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
  9. I soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito, nello specifico sono ammessi all’elenco gli operatori:
  1. che non abbiano reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  2. che non abbiano presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
  3. che non siano iscritti nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
  4. che non si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
  5. che non abbiano tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio;
  6. che non abbiano fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;
  7. che non abbiano omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  8. che non abbiano commesso significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
  9. che non siano sottoposti a fallimento o si trovino in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né che sia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  10. che non abbiano commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
  11. che non si siano resi inottemperanti agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ancorché non definitivamente accertati, costituenti una grave violazione a norma di legge.
  12. in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
  13. iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);
  14. iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l’iscrizione obbligatoria in detti albi.
  1. Il GAL Vette Reatine potrà procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, l’attualità delle dichiarazioni già rese dall’operatore economico in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
  2. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo Fornitori ciascun operatore economico dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite ed alle dichiarazioni già rese al GAL Vette Reatine.
  3. La comunicazione si intenderà valida se: completa, inviata tempestivamente e secondo le modalità di cui al presente regolamento e relativi allegati.
  4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà la cancellazione dall’Albo per l’annualità di riferimento, nonché l’impossibilità di conseguirne l’iscrizione durante l’annualità successiva sia in caso di omessa comunicazione che in caso di comunicazione parziale.
  5. Ai fini della cancellazione il GAL Vette Reatine considererà valido ogni mezzo idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte degli operatori iscritti, delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché dei principi di correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato.
  1. Oltre alle ipotesi di cui al precedente articolo, costituiscono cause di cancellazione il verificarsi di anche soltanto una delle seguenti circostanze:
  1. accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
  2. mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc…);
  3. mancata presentazione di offerta per 6 procedure consecutive;
  4. mancata comunicazione di conferma iscrizione nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 9.
  1. La cancellazione è disposta inoltre su domanda dell’interessato.
  1. L’Albo fornitori verrà tenuto costantemente aggiornato con informazioni anche di natura qualitativa relative alle forniture, servizi ed esecuzione di lavori aggiudicati.
  2. Gli operatori economici interessati ad essere iscritti nell’Albo anche in corso d’anno potranno presentare apposita richiesta.
  1. Gli operatori iscritti avranno l’onere di aggiornare tempestivamente la propria iscrizione; se ricorrono le condizioni tale attività deve essere compiuta comunque entro il 30 novembre di ciascun anno.
  2. La mancata comunicazione da parte dell’operatore economico di intervenute variazioni equivarrà a conferma della permanenza dei requisiti.
  3. La mancata comunicazione nei termini e con le modalità di cui al presente articolo comporterà l’automatica cancellazione dall’Albo.
  1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni i dati personali dei quali il GAL Vette Reatine verrà in possesso per l’istituzione e la gestione dell’Albo fornitori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.
  1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.
  1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.
  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione sul sito internet del GAL Vette Reatine.
Scarica il regolamento
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4

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